TOSAP

DESCRIZIONE La tassa per l’occupazione di suolo pubblico è dovuta per l’occupazione di tutti gli spazi e le aree pubbliche, del soprassuolo e del sottosuolo, che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché delle aree di proprietà privata dove risulti regolarmente costituita una servitù di pubblico passaggio.

DESCRIZIONE

La tassa per l’occupazione di suolo pubblico è dovuta per l’occupazione di tutti gli spazi e le aree pubbliche, del soprassuolo e del sottosuolo, che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché delle aree di proprietà privata dove risulti regolarmente costituita una servitù di pubblico passaggio.
Sono tenuti a pagare la TOSAP tutti coloro che occupano, in modo permanente o temporaneo, una parte di suolo, soprassuolo o sottosuolo o spazio pubblico, appartenente cioè al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, o aree e spazi di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita una servitù di pubblico passaggio.
L’occupazione è temporanea quando ha una durata inferiore ad un anno; permanente quando ha una durata di almeno un anno, ha un carattere stabile, comporti o meno l’esistenza di manufatti o impianti.
L’occupazione di suolo pubblico, sia temporanea che permanente, deve essere autorizzata con apposita concessione.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, una porzione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico o soggetto ad uso pubblico deve presentare domanda per ottenere la concessione. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.

A) la superficie è calcolata in metri quadri (metri lineari per un metro di profondità), con arrotondamento all’unità superiore della cifra contenente decimali. In caso di occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo stesso è quella risultante dalla proiezione al suolo dell’occupazione. Per gli striscioni pubblicitari posti sul soprassuolo l’occupazione si calcola in metri lineari.

B) per le occupazioni permanenti la tassa si riferisce ad anni solari interi.
Per le occupazioni temporanee la tassa si riferisce ai giorni dell’occupazione ed è inoltre commisurata alla durata dell’occupazione nell’arco della giornata.

Denuncia, rinnovo, disdetta
Per l’occupazione permanente la denuncia di occupazione di suolo pubblico va effettuata una sola volta, a meno che non ci siano variazioni.
In caso di nuova occupazione la denuncia va effettuata entro 30 giorni dalla data di rilascio della concessione e comunque entro il 31 dicembre dell’anno di rilascio della concessione stessa. Il pagamento della tassa va effettuato entro la stessa data.
Le concessioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza. Il titolare della concessione deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 60 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
La disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata al Comune con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alle annualità successive a quella in corso, per le quali viene meno l’obbligo di pagamento della tassa e dell’eventuale canone dovuto.
Per l’occupazione temporanea non occorre alcuna denuncia, ma va semplicemente presentata l’attestazione dell’avvenuto versamento della tassa.
Le concessioni temporanee possono essere rinnovate con il rilascio di una nuova concessione. Il titolare della concessione deve presentare domanda di rinnovo, indicando la durata e i motivi della richiesta di nuova concessione.

Accertamento
Nei casi di omessa presentazione di denuncia e/o dei versamenti relativi alla Tosap, il Comune emette apposito avviso di accertamento d’ufficio.
Nel caso di infedele, inesatta o incompleta denuncia e/o versamento, il Comune provvede all’accertamento in rettifica.

Contenzioso
Contro gli avvisi di accertamento (di ufficio o di rettifica) è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, da proporsi entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso stesso, a mezzo consegna diretta, spedizione in plico senza busta, con raccomandata con ricevuta di ritorno, o notifica nei modi di legge all’ufficio che ha emesso l’atto (in bollo).
Entro 30 giorni dalla proposizione, il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio, pena l’inammissibilità, secondo le modalità previste nell’art. 22 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992.

Allegati (7)

Ultimo aggiornamento

10 Aprile 2021, 16:21