Propaganda elettorale

Le iniziative di comunicazione politica sono regolamentate a partire dal 45° giorno antecedente le elezioni (data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali).

Le iniziative di comunicazione politica sono regolamentate a partire dal 45° giorno antecedente le elezioni (data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali).

Da quel giorno:

  • è fatto divieto per le Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione

  • si applicano le norme relative alla comunicazione politica radiotelevisiva, per i messaggi di propaganda e pubblicità su quotidiani e periodici

Inoltre, a partire dal 30° giorno antecedente le elezioni sono regolate le altre forme di propaganda (fissa, mobile, luminosa).

Chiunque viola le norme sulla propaganda elettorale è soggetto a sanzioni amministrative.

Propaganda a mezzo affissione di stampati

Si tratta di un tipo di propaganda elettorale diretta.

Dal 30° giorno antecedente le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico (striscioni, drappi, cartelli stradali, poster, scritte sui muri ecc.).

L’unica propaganda figurativa a carattere fisso ammessa (affissione di manifesti, stampati e di altro materiale elettorale effettuata dai partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale) è quella costituita dalle affissioni sugli appositi spazi a ciò destinati dal Comune (articolo 1, comma 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212).

E’ fatto divieto di scambi e di cessioni delle sezioni di spazio assegnate dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

Nelle sezioni di spazio assegnate non è consentita l’affissione di manifesti e stampati di propaganda elettorale concernente altre iniziative.

L’affissione è vietata nel giorno precedente ed in quelli in cui si svolgono le elezioni.

La Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27.12.2013 ha determinato la totale soppressione della propaganda elettorale indiretta per affissione nei tabelloni precedentemente destinati ai cd. fiancheggiatori e la diminuzione degli spazi destinati alla propaganda diretta.

Propaganda fonica, figurativa su mezzi mobili, luminosa, e volantinaggio

Propaganda fonica su mezzi mobili:

La propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco.

Nel caso questa si svolga sul territorio di più Comuni, l’autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui i Comuni stessi sono compresi.

Propaganda figurativa su mezzi mobili:

E’ ammessa la propaganda figurativa su mezzi mobili, ad esempio i “camion vela”, ovvero sui veicoli in regola con le norme della circolazione stradale. Tali mezzi – secondo il parere del Ministero dell’Interno – possono effettuare fermate in luogo pubblico, mentre la sosta o lo stazionamento prolungato non sono consentiti, in quanto si configurerebbe quale violazione al divieto di propaganda figurativa fuori dagli appositi spazi.

Per quanto concerne i taxi la propaganda figurativa è ammessa quando sono in servizio sulle pubbliche vie o negli appositi spazi di sosta in attesa di chiamata. Detti veicoli, quando fuori servizio, dovranno essere ricoverati in garage o sedi similari.

Propaganda luminosa:

Dal 30° giorno antecedente le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa sia fissa (ad esempio a mezzo di cartelloni elettronici) che mobile (su mezzi mobili con apparecchiature luminose). Fanno eccezione le insegne indicanti le sedi dei partiti o dei comitati elettorali.

Volantinaggio:

Dal 30° giorno antecedente le elezioni è vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.

E’ invece ammessa la distribuzione dei volantini, consegnandoli nelle mani dei passanti o inserendoli nelle buche delle lettere, salva la richiesta di autorizzazione relativa all’eventuale occupazione del suolo pubblico, in presenza di postazioni fisse.

I volantini devono riportare il nominativo del committente responsabile.

Gazebo e banchetti di propaganda: salva la richiesta di autorizzazione relativa all’eventuale occupazione del suolo pubblico, si tratta di postazioni fisse. Non sono pertanto ammesse, salvo una bandiera per l’identificazione, forme di propaganda figurativa ulteriori (striscioni o altro). A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali il Comune mette a disposizione dei soggetti partecipanti alla competizione i locali di proprietà (art. 19 L. 515/1993). È possibile che l’utilizzo dei locali, che andrà richiesto e autorizzato dai competenti organi comunali, possa basarsi su linee guida o regolamenti approvati e specifici del proprio Comune.

Agevolazioni postali e fiscali

Agevolazioni postali:

Nei 30 giorni che precedono la votazione sono accordate tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale.

Agevolazioni fiscali:

Nei 90 giorni precedenti le elezioni sono previste agevolazioni fiscali (IVA al 4%) per il materiale tipografico, l’acquisto di spazi di affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l’affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati.

Nel periodo elettorale di chiamata alle urne dei cittadini (dalla data di indizione dei comizi), scatta l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per l’occupazione temporanea di suolo pubblico in quanto, trattasi di “atti costitutivi, statuti e ogni altro atto necessario per l’adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari” (risoluzione n. 89/E del 1′ aprile 2009 dell’Agenzia delle Entrate).

Sondaggi

La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per le elezioni devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

  • soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso

  • numero delle persone interpellate e universo di riferimento

  • domande rivolte

  • percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda

  • criteri eseguiti e l’individuazione del campione

  • date in cui è  stato realizzato il sondaggio

  • metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati

Divieti:

Nei quindici giorni precedenti la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

Propaganda a mezzo stampa e radiotelevisiva

Le regole per la propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva sono stabilite con apposito provvedimento dall’Autorità per le Garanzie sulla Comunicazione in attuazione della Legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d’informazione e di comunicazione politica e decorre dalla data di convocazione dei comizi elettorali.

Queste regole non si applicano agli organi ufficiali di stampa e radiofonici dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati impegnati nella competizione elettorale.

Sono consentiti però alcune forme di informazione a contenuto elettorale ai potenziali elettori:

  • gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi

  • le pubblicazioni o le trasmissioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati

  • le pubblicazioni o le trasmissioni di confronto tra più candidati

Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o foto stampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile, il quale può corrispondere al mandatario elettorale.

Gli strumenti di propaganda elettorale relativi ad uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari.

Dalla mezzanotte del secondo giorno antecedente la data delle elezioni, e cioè con la chiusura della campagna elettorale scatta il divieto per qualsiasi forma di propaganda, compresa quella effettuata attraverso giornali e spot televisivi.

Propaganda istituzionale

Il divieto di propaganda istituzionale interessa sia le strutture che gli organi dell’Ente.

L’art. 9, comma 6, della legge 22/02/2000, n. 28 dispone che dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto, a tutte le Pubbliche Amministrazioni, di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.

L’espressione “pubbliche amministrazioni” deve intendersi in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati alle prossime consultazioni, possono svolgere attività di propaganda elettorale al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempreché, a tal fine, non vengano utilizzati i mezzi, risorse, personale e strutture, assegnati alle pubbliche amministrazioni medesime per lo svolgimento delle loro competenze.

Da ciò discende che dovrebbero rientrare nel divieto di propaganda elettorale solo le attività di propaganda collegabili direttamente o indirettamente a qualsiasi attività amministrativa.

Non costituiscono attività di propaganda le forme di pubblicizzazione necessarie per l’efficacia giuridica degli atti amministrativi.

Propaganda elettorale diretta

Coloro che si candidano alle elezioni, hanno diritto, a partire dal 30° giorno antecedente le elezioni, ad avere un proprio spazio per l’affissione dei manifesti, nei tabelloni predisposti dal Comune, senza obbligo di presentare alcuna richiesta.

Ad ogni lista ammessa alla tornata elettorale deve pertanto essere destinata, in ogni località del territorio comunale in cui sono stati collocati i tabelloni per la propaganda, un apposito spazio per l’affissione dei manifesti.

Normativa di riferimento

  • Legge 4 aprile 1956 n. 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”

  • Legge 10 dicembre 1993 n. 515 “Disciplina delle campagne elettorali per le elezioni politiche”

  • Legge 22 febbraio 2000 n. 28 “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e per la comunicazione politica”

  • Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014)

Ultimo aggiornamento

11 Aprile 2021, 16:13