Richiesta di accesso alle Liste Elettorali
Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso (art.
Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso (art. 51, comma 5 del D.P.R. 223/1967, sostituito dall’ art. 177, co. 5, del D. Lgs. 196/2003).
È ammesso il rilascio di copia delle liste elettorali per lo svolgimento di attività di propaganda elettorale da parte di partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati, comprese la selezione dei candidati alle elezioni primarie.
Gli atti riguardanti la revisione semestrale delle liste elettorali sono sempre consultabili da chiunque ne faccia richiesta.
Verifica in ordine ed ammissibilità
La richiesta è sottoposta a verifica in ordine alla sua ammissibilità, in quanto non può essere ritenuto sufficiente invocare genericamente una delle motivazioni consentite; al contrario la finalità specifica addotta nella richiesta deve risultare congruente, sia con i principi di tutela della privacy (necessità e non eccedenza dei dati) che con l’attività del richiedente.
Modalità
La richiesta di rilascio di copia delle liste elettorali deve avvenire per iscritto, utilizzando il modulo in calce, da presentare all’ufficio elettorale.
Ad esclusione della disciplina relativa all’elettorato attivo e passivo dovranno essere allegati:
– STATUTO
– RELAZIONE/PROGETTO relativo alla ricerca
– Copia del documento d’identità del richiedente.
Consegna liste
Dopo aver effettuato la verifica della legittimità della richiesta, il richiedente riceverà una comunicazione con:
– L’invito al pagamento del dovuto se il rilascio è oneroso. Solo dopo il pagamento saranno inoltrate le liste all’indirizzo comunicato nel modulo
Tempi
I dati saranno forniti entro 30 giorni dalla richiesta. Il termine si interrompe in caso di richiesta di documentazione integrativa ai fini istruttori.
Le richieste carenti degli allegati sopra indicati o incomplete saranno dichiarate inaccoglibili e respinte al mittente.
NOTE
Esclusa la disciplina in materia di elettorato attivo o passivo la richiesta potrà essere accolta nei seguenti casi:
– Finalità di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica. L’autorizzazione può essere rilasciata a ricerche inserite nel programma statistico nazionale o in presenza di un progetto di ricerca regolarmente redatto e depositato, su istanza promossa da un’università, altri enti o istituti di ricerca e società scientifiche formalmente riconosciute dallo Stato Italiano;
– Finalità di carattere socio assistenziali. L’autorizzazione può essere rilasciata nel caso l’intervento socio-assistenziale sia finalizzato a rimuovere o superare o soddisfare situazioni di bisogno tramite l’erogazione di servizi o di benefici;
– Interesse collettivo o diffuso. Le finalità perseguite dal soggetto richiedente devono essere coerenti con la motivazione. Tale interesse dovrà essere concreto e chiaramente identificabile. La finalità perseguita dovrà essere collegata con la richiesta delle liste elettorali, ovvero le liste elettorali dovranno essere funzionali al perseguimento della finalità dichiarata.
Dove
Per tutte le informazioni e gli adempimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Elettorale
– a Montalto di Castro capoluogo, in Piazza G. Matteotti n. 11 (piano terra)
Orari di apertura al pubblico:
Dal lunedì al venerdì mattina dalle 10:00 alle 12:00
Martedì e giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30
e-mail: elettorale@comune.montaltodicastro.vt.it
p.e.c: demografici.comune.montaltodicastro@legalmail.it
Addetti al Servizio:
Sig.ra Di Antonio Vilma – tel 0766 870 102
e-mail: vilma.diantonio@comune.montaltodicastro.vt.it
Normativa di riferimento
– Art. 51 D.P.R. 223 del 20 marzo 1967 “Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali
– Delibera Garante Privacy dell’11 febbraio 2010 “Misure in materia di propaganda elettorale – esonero dall’informativa”;
– Delibera Garante Privacy del 7 settembre 2005 “Propaganda elettorale: il ‘decalogo’ del Garante”;
– Delibera Garante Privacy del 12 febbraio 2004 “Privacy e propaganda elettorale. Decalogo elettorale”;
– Art. 177 comma 5 d.lgs. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Ultimo aggiornamento
11 Aprile 2021, 16:14