Aggiornamento degli albi dei giudici popolari iscrizione negli elenchi
Visto l’art. 21 L.
Data:
6 Aprile 2021
Visto l’art. 21 L.10/04/1951, n. 287, sul rinnovamento dei giudizi di assise, come modificato dalle L. 24/11/1951, n.1324; L. 05/05/1952, n. 405; e L. 27/12/1956, N.1441.
RENDE NOTO
1 Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definiti dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10/04/1951, n. 287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o di CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, della medesima legge, sono invitati ad iscriversi, non più tardi del mese di luglio p.v. negli elenchi comunali.
2 i Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) buona condotta morale, tenuto conto delle circolari del Ministero dell’interno
M.I.A.C.E.L. n. 9/93 e 559/c. 17634.12982(23)del 30/10/1996;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) licenza di scuola media di 1°grado per i giudici di Corte d’Assise;
e) licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d’Assise d’Appello.
3 Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare:
a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti
all’ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche
se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Allegati
Ultimo aggiornamento
13 Aprile 2021, 13:00