Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà e Autentiche delle Sottoscrizione
È la dichiarazione, prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
È la dichiarazione, prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dall’interessato concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico sulla documentazione amministrativa (d.P.R. n. 445/2000).
Le dichiarazioni rese nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altre persone di cui egli sia a diretta conoscenza, nonché la conformità all’originale di copie di atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione, di copie di pubblicazioni, di copie di titoli di studio o di servizio, ovvero di copie di documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, viene disciplinata all’art. 47 e fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, può essere utilizzata nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi per tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 del d.P.R. n. 445/2000.
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono (art. 48 d.P.R. n. 445/2000).
In caso di dichiarazione mendace, il cittadino incorre in sanzioni penali e perde gli eventuali benefici ottenuti sulla base di esse. Le amministrazioni hanno l’obbligo di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini. Quindi si deve compilare il documento con esattezza, a propria esclusiva responsabilità
La possibilità di avvalersi dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non è mai ammessa per i certificati:
- medici;
- sanitari;
- veterinari;
- di origine;
- di conformità CE;
- marchi o brevetti.
***IMPORTANTE***
La dichiarazione di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. non può riguardare qualsiasi cosa. Il contenuto della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve avere un carattere di “conoscenza”, essere cioè “ricognitivo” e quindi non può riguardare manifestazioni di volontà, di intenti, di accettazione o rinuncia di incarichi, accordi tra privati, procure in quanto, tali dichiarazioni, hanno carattere negoziale, attinenti la sfera dei rapporti privatistici e sono esclusi dall’ambito di applicazione del d.P.R. n. 445/2000.
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e le istanze da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione e ai gestori di pubblici servizi non prevedono l’autenticazione della sottoscrizione (art. 38 d.P.R. n. 445/2000): è sufficiente firmarle davanti al dipendente addetto ovvero sottoscriverle e presentarle unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Possono essere inviate anche per fax e via telematica; quelle inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
L’autenticazione della sottoscrizione è invece prevista per le dichiarazioni:
- rivolte ai privati;
- da produrre alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici.
In questo caso il cittadino può autenticare la propria firma in calce alla dichiarazione non solo davanti al dipendente addetto ma anche all’Ufficio Anagrafe, presentandosi personalmente allo sportello munito di un valido documento di riconoscimento.
Il cittadino impossibilitato fisicamente a muoversi può chiedere l’autentica della firma a domicilio, compatibilmente con le disponibilità degli uffici.
Gli atti o documenti sui quali si chiede l’autenticazione/attestazione (comprese le pensioni estere) devono essere siano redatti in lingua italiana, non è possibile effettuare l’autenticazione se il testo è scritto in lingua straniera.
Come si fa per ottenerla: i modelli sono disponibili presso gli sportelli anagrafici e sul sito istituzionale del Comune di Montalto di Castro.
Chi la rilascia: gli Uffici Anagrafe
– a Montalto di Castro capoluogo, in Piazza G. Matteotti n. 11 (piano terra)
Orari di apertura al pubblico:
Dal lunedì al venerdì mattina dalle 10:00 alle 12:00
Martedì e giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30
e-mail: anagrafe@comune.montaltodicastro.vt.it – statocivile@comune.montaltodicastro.vt.it
p.e.c: demografici.comune.montaltodicastro@legalmail.it
Addetti al Servizio:
Sig. Pacchiarotti Lorenzo – tel 0766 870 101
e-mail: lorenzo.pacchiarotti@comune.montaltodicastro.vt.it
Sig.ra Di Antonio Vilma – tel 0766 870 102
e-mail: vilma.diantonio@comune.montaltodicastro.vt.it
Sig. Litardi Alessio – tel 0766 870 105
e-mail: alessio.litardi@comune.montaltodicastro.vt.it
– a Pescia Romana, presso la Delegazione Comunale in Piazza delle Mimose n. 1
Orari di apertura al pubblico:
Il lunedì, giovedì e venerdì mattina dalle 10:00 alle 12:00
Il giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30
e-mail: anagrafe.pescia@comune.montaltodicastro.vt.it
Addetti al Servizio:
Sig. Pera Natascia – tel 0766 870 116
e-mail: natascia.pera@comune.montaltodicastro.vt.it
Quanto costa: è gratuita e non sconta l’imposta di bollo quando è prodotta agli organi della Pubblica Amministrazione e ai gestori di pubblici servizi senza l’autenticazione della sottoscrizione;
quando è rivolta ai privati o alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici l’autentica della sottoscrizione è soggetta all’imposta di bolloed al pagamento di € 0,52 di diritti di segreteria;
nel caso di diritto all’esenzione dall’imposta di bollo (è il richiedente ad indicare OBBLIGATORIAMENTE l’uso al quale l’autentica di sottoscrizione è destinata e la norma che lo prevede) è previsto il pagamento dei soli diritti di segreteria nella misura di € 0,26.
Tempi di rilascio: l’autenticazione della sottoscrizione è immediata, salvo necessità di verifica e approfondimenti.
***IMPORTANTE***
Il Funzionario Incaricato, salvo casi speciali previsti dalla normativa, è competente ad autenticare unicamente sottoscrizioni contenute in istanze o in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Pertanto il testo del documento deve rimanere nell’ambito previsto e non può contenere dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di intenti, incarichi, accettazioni di volontà, rinunce, contratti, scritture private, rinunce ad eredità, patti successori, atti societari, compravendite, cessioni, locazioni, contratti ecc. ) e tanto meno concretizzare una procura.
Ultimo aggiornamento
10 Aprile 2021, 19:49