Il ricorso avverso gli atti tributari
Il D.Lgs.
Il D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 ha istituito le Commissioni Tributarie, che sono i giudici chiamati a risolvere le “liti fiscali” comprese quelle tra i contribuenti e il Comune o il Concessionario del servizio di riscossione.
Gli atti impugnabili
L’art.19 del Decreto Legislativo citato elenca tutti i provvedimenti impugnabili per vizi propri che sono sostanzialmente individuabili, per quanto attiene ai tributi comunali, negli avvisi di accertamento, nel diniego di rimborso, nella cartella di pagamento e nell’ordinanza ingiunzione, ai sensi del R.D. 639/1910, quando l’atto presupposto di questa non è stato correttamente notificato e quindi il contribuente non ha potuto verificarlo ed eventualmente impugnarlo.
Il procedimento
Tutte le informazioni necessarie sono contenute nel Decreto Legislativo 31/12/1992, n. 546, come modificato dal D.Lgs 156/2015, che regolamenta le fasi del processo tributario.
- Ricorso-reclamo ai sensi dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92
Per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 euro, il contribuente deve presentare ricorso-reclamo al Comune, a pena di improcedibilità del ricorso (vedi modello).
L’istanza va presentata con le stesse modalità previste per il ricorso e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell’accertamento.
Trascorsi 90 giorni senza che sia stato comunicato l’accoglimento del ricorso-reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente deve costituirsi in giudizio presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, depositando il ricorso reclamo che vale come ricorso.
Al ricorso reclamo deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende utilizzare. - Ricorso
Per le controversie di valore superiore a 20.000,00 euro, il contribuente deve presentare ricorso contro il provvedimento del Comune, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, a pena di inammissibilità, dalla data di ricevimento dello stesso (vedi modello).Il ricorso, contenente l’esposizione delle proprie ragioni in fatto e in diritto ed intestato alla Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo, Via M.Romiti, 80 – 01100 – Viterbo, deve essere presentato al Comune con una delle seguenti modalità:
- notifica dell’atto secondo le norme dell’art. 137 e seguenti del codice di procedura civile
- spedizione dell’atto mediante raccomandata A/R in plico senza busta (prendere il ricorso piegarlo spillandolo, poi sulla facciata piegata scrivere l’indirizzo del Comune – Piazza Giacomo Matteotti, 11 – 01014 Montalto di Castro)
- consegna diretta del ricorso all’impiegato addetto presso l’Ufficio Protocollo (Piazza Giacomo Matteotti, 11 – 01014 Montalto di Castro).
Il contribuente deve, inoltre, entro 30 (trenta) giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, costituirsi in giudizio presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale (vedi art. 22 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546), depositando il proprio fascicolo.
Il contribuente può proporre il ricorso personalmente, qualora il valore dell’atto impugnato sia di importo inferiore a € 3.000,00. Viceversa vi è l’obbligo dell’assistenza da parte di un difensore abilitato (avvocato, commercialista, ragioniere, perito ecc. iscritto nel relativo albo professionale).
Il contribuente può chiedere alla Commissione Tributaria la discussione in pubblica udienza alla quale può presenziare; tale richiesta va indicata direttamente nel ricorso, ricorso-reclamo o proposta con successiva istanza da presentare in Comune e presso la segreteria della Commissione Tributaria.
La mancata presentazione del ricorso rende definitivo l’atto e legittima la riscossione della pretesa tributaria del Comune.
Approfondimenti sul sito del Ministero dell’ Economia e delle Finanze www.finanze.it dove è possibile trovare i modelli fac-simile.
Ultimo aggiornamento
10 Aprile 2021, 15:53