TARSU

Presupposto e commisurazione della tassa  La tassa è dovuta da chiunque occupi o detenga locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta dei rifiuti è istituito ed attivato.

Presupposto e commisurazione della tassa
 La tassa è dovuta da chiunque occupi o detenga locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta dei rifiuti è istituito ed attivato.

Decorrenza della tassa
La tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha inizio l’occupazione dei locali ed aree.

Denuncia iniziale
I proprietari, gli amministratori e chiunque occupi o detenga locali ed aree soggetti alla tassa sono obbligati, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o della detenzione, a presentare denuncia anche cumulativa dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie ed alla destinazione d’uso, dovrà essere denunciata dal contribuente entro gli stessi termini previsti per la denuncia iniziale.

Denuncia di cessazione
La cessazione, nel corso dell’anno, dell’occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente al Servizio Tributario mediante apposita denuncia.
La cessazione medesima, fatto salvo l’accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, dà diritto all’abbuono della tassa a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa. Nel caso in cui la denuncia di cessazione sia collegata alla denuncia di occupazione di altri locali della stessa categoria siti in Montalto di Castro (si pensi ad es. alle variazioni di residenza), le relative variazioni avranno effetto dal 1° giorno del bimestre solare successivo all’occupazione dichiarata.
Qualora la denuncia di cessazione non venga presentata nel corso dell’anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d’ufficio. Nei suddetti casi, l’utente deve presentare la denuncia tardiva di cessazione, a pena di decadenza, entro il termine di 6 mesi dalla consegna dell’avviso bonario di pagamento o dalla notifica della cartella esattoriale relativi al tributo annuo di cui si chiede lo sgravio.

Modalità di presentazione delle denunce
Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione devono essere presentate, su appositi moduli messi a disposizione dal Comune, ovvero tramite posta o mediante fax.

Determinazione della superficie tassabile
Al fine della determinazione della tassa, devono essere prese in considerazione le superfici dei locali e delle aree comunque coperte,. Le superfici tassabili dei locali ed aree sono calcolate in base alla superficie netta di calpestio, espressa in metri quadrati ed arrotondata al metro quadrato superiore.
Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio, ferma restando l’obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Per queste ultime, la denuncia deve essere presentata dall’amministratore del condominio, che ha diritto di rivalsa nei confronti dei singoli occupanti. Qualora in una civile abitazione venga svolta anche una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, per l’applicazione della tariffa si fa riferimento all’attività principale. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica anche se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso (es.: superficie di vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono eventualmente ubicate in luoghi diversi.
Sono prese in considerazione le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde. Le superfici tassabili dei locali ed aree pertinenziali vanno ad aumentare quella dei locali principali e sono tassate in base alla stessa tariffa.

Allegati (1)

Ultimo aggiornamento

10 Aprile 2021, 16:07