Normativa
CODICE PENALE Art. 500 DIFFUSIONE DI MALATTIA DEGLI ANIMALI 1.
CODICE PENALE
Art. 500
DIFFUSIONE DI MALATTIA DEGLI ANIMALI
1. Chiunque cagiona la diffusione di una malattia ad animali pericolosa per il patrimonio zootecnico della Nazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se la diffusione avviene per colpa I’ammenda è fino a L.4.000.000
Art. 544-ter
MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.
Art. 638
UCCISIONE O DANNEGGIAMENTO DI ANIMALI ALTRUI
1. Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato (introdotto dalla L. 189/04), a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila
2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
3. Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli arrecano danno.
Art. 659
DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO DELLE PERSONE
1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire seicentomila (162 bis, 654, 657, 703).
2. Si applica l’ammenda da lire duecentomila a un milione a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità (162).
Art. 672
OMESSA CUSTODIA E MALGOVERNO DI ANIMALI
1. Chiunque lascia liberi o non custodisce con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta e punito con I’ammenda fino a L.500.000. Alla stessa pena soggiace:
1) chi, in luoghi aperti abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2) chi aizza o spaventa animali in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone.
Art. 727
MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattivita’ e’ punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze. (Cosi sostituito dal’art. 3 L 189/04)
Deliberazione della giunta regionale n. 394 del 29/05/2009
L.R. 34/97 – DGR n. 920/2006 istituzione osservatorio per i diritti degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo – Attività di promozione dell’anagrafe canina regionale
Allegati
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Ultimo aggiornamento
10 Aprile 2021, 09:21