Riconoscimento di un figlio naturale
Il figlio nato da genitori coniugati tra loro è detto “legittimo”: la denuncia di nascita può essere fatta indistintamente da uno dei genitori.
Il figlio nato da genitori coniugati tra loro è detto “legittimo”: la denuncia di nascita può essere fatta indistintamente da uno dei genitori.
Il figlio nato da genitori non coniugati è detto “naturale”: In tal caso è necessaria una dichiarazione da parte di un genitore (se solo uno dei due genitori lo riconosce) o di entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono).
Il riconoscimento può essere fatto:
all’atto della denuncia di nascita:
– da uno o da entrambi i genitori che abbiano compiuto almeno 16 anni e nei riguardi dei quali non esistano impedimenti di legge, presentando gli stessi documenti per la denuncia di nascita
successivamente alla nascita:
– con dichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile di un qualsiasi Comune;
– con dichiarazione presso il Giudice Tutelare;
– con dichiarazione davanti ad un notaio o con testamento;
– con dichiarazione all’atto del matrimonio dei genitori, in tale caso si acquista lo stato di figlio legittimo.
Ultimo aggiornamento
11 Aprile 2021, 16:34