Sostegno per I’inclusione Attiva (SIA) – Anno 2017
Cos’è Il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà introdotta dalla legge 28 dicembre 2015, n.
Data:
28 Giugno 2017
Cos’è
Il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà introdotta dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) e disciplinata dal decreto 26 maggio 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, così come modificato dal decreto 16 marzo del 2017 entrato in vigore il 30 aprile 2017.
Tale misura prevede l’erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate che verrà erogato attraverso l’attribuzione di una carta di pagamento elettronica, utilizzabile per l’acquisto di beni di prima necessità.
Il sussidio è subordinato all’adesione a un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa predisposto dai servizi sociali del comune, in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati ed enti no profit. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni per adulti e bambini sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni. Le attività possono riguardare i contatti con i servizi, la ricerca attiva di lavoro, l’adesione a progetti di formazione, la frequenza e l’impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della salute.
Si precisa che l’erogazione del sussidio potrà essere sospesa in caso di mancata adesione al progetto o di reiterati comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto da parte dei componenti del nucleo familiare beneficiario.
L’obiettivo della misura è quello di aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente l’autonomia.
A chi è rivolto
La prestazione è rivolta alle famiglie in condizioni economiche disagiate, nelle quali siano presenti minorenni, figli disabili o donne in stato di gravidanza accertata.
Domanda
REQUISITI
Il richiedente, un componente del nucleo familiare, al momento della domanda e per l’intera durata dell’erogazione del beneficio, deve essere in possesso di determinati requisiti, il cui accertamento spetterà al comune interessato.
Nello specifico è necessario essere cittadino italiano o comunitario ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario, non avente la cittadinanza di uno stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ed essere residente in Italia da almeno due anni, al momento della presentazione della domanda.
Sempre a carico del comune è la verifica che nessun componente il nucleo risulti in possesso di autoveicoli immatricolati, la prima volta nei 12 mesi antecedenti la richiesta o di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc (250 cc in caso di motoveicoli) immatricolati la prima volta nei tre anni precedenti la richiesta ; sono fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente.
I nuclei familiari beneficiari, al momento della domanda e per l’intera durata della prestazione, devono essere in possesso di ulteriori requisiti, il cui accertamento spetterà all’INPS.
In particolare per la composizione del nucleo familiare (come definito ai fini ISEE e risultante nella Dichiarazione Sostitutiva Unica) deve sussistere almeno uno dei seguenti requisiti:
- presenza di un componente di età inferiore ai 18 anni;
- presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore;
- presenza di una donna in stato di gravidanza accertata.
Per quanto riguarda la condizione economica, il nucleo familiare deve essere in possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU) ai finiISEE in corso di validità, da cui derivi un valore ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro. Inoltre, i componenti del nucleo familiare non devono godere di ulteriori trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria o assistenziale a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni che siano superiori a 600 euro mensili, elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU.
Inoltre nessun componente del nucleo deve risultare titolare di:
- prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego ( NASpI);
- assegno di disoccupazione (ASDI);
- altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- carta acquisti sperimentale.
I requisiti di accesso saranno verificati sulla base dell’ ISEE in corso di validità.
Dall’ammontare del beneficio vengono dedotte eventuali somme erogate ai titolari di Carta acquisti ordinaria con componenti minorenni nonché l’incremento del Bonus bebé o assegno di natalità. Per le famiglie che soddisfano i requisiti per l’accesso all’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, il beneficio sarà corrispondentemente ridotto a prescindere dall’effettiva richiesta dell’assegno.
Infine, viene effettuata una valutazione del bisogno mediante una scala di valutazione multidimensionale che tiene conto dei carichi familiari, della situazione economica e della situazione lavorativa. Il punteggio minimo per accedere alla misura di sostegno deve essere di 25 punti.
COME FARE DOMANDA
La domanda deve essere presentata al comune di residenza da un componente del nucleo familiare tramite il modulo disponibile online. Al momento della presentazione della domanda il richiedente deve essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità.
Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda il comune invia le richieste di ammissione al beneficio all’INPS che, nei successivi 10 giorni, svolge i controlli di propria competenza. In caso di esito positivo, il cittadino riceve da Poste Italiane SpA (gestore del servizio) la comunicazione per il ritiro della Carta SIA ovvero la carta di pagamento elettronica contenente il sussidio.
SIA-COM
Tutte le variazioni della situazione lavorativa e reddituale dei componenti il nucleo familiare beneficiario, rispetto a quanto rilevato nella Dichiarazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda per il SIA e intervenute durante l’erogazione della misura, devono essere comunicate all’INPS mediante il modello SIA-com entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, pena la decadenza dal beneficio.
Allegati
Ultimo aggiornamento
28 Giugno 2017, 00:00